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Questa tipologia di contratto è esclusa dalla legge 431/98, quindi ad essa non si applicano i vincoli previsti per quanto riguarda la durata minima e i termini di preavviso in caso di disdetta per entrambe le parti, come pure non si applica il rinnovo tacito automatico. Oggetto del contratto può solo essere un immobile avente come destinazione d'uso l'abitazione civile.
La caratteristica di questo contratto, è che il fruitore del bene immobile oggetto del contratto è un terzo rispetto alle parti che concludono il contratto stesso e questo è possibile quando il conduttore dell'immobile è una impresa che utilizza l'immobile come alloggio temporaneo dei propri ospiti, dipendenti, clienti o collaboratori di altro tipo.
Il reale fruitore dell'immobile non può stabilire quindi la propria residenza nell'immobile locato con contratto ad uso foresteria, né farne la propria abitazione principale, data la natura temporanea di questo contratto.
Le parti possono stabilire tutte le clausole relative alla durata del contratto, ai termini di preavviso in caso di disdetta di una parte, se prevista e al canone di locazione.
Dal punto di vista fiscale è bene ricordare che anche il contratto ad uso foresteria è soggetto a registrazione come tutti gli altri.
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