Premesso che gli Agenti Immobiliari aderenti alla
F.I.M.A.A. rispettano tutte le norme previste dalla legislazione vigente
sulla mediazione, ad ulteriore garanzia dei clienti si sono dati e
rispettano il seguente
REGOLAMENTO INTERNO F.I.M.A.A.
Norme a tutela del pubblico e dei clienti e regole nei rapporti
tra colleghi
L'Agente Immobiliare F.I.M.A.A. deve aver
cura di alzare il livello della professione, tenendosi aggiornato
sull'evoluzione del mercato e sulla legislazione immobiliare e
partecipando ai corsi di formazione e di aggiornamento tenuti dalla
F.I.M.A.A..
NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO:
La pubblicità deve essere leale e veritiera e più precisamente:
- non ingenerare nel pubblico la convinzione che l'Agente Immobiliare
sia il reale venditore od acquirente del bene;
- non promettere genericamente in pubblicità la sicurezza della
vendita entro un certo termine;
- non promettere di effettuare operazioni di vendita o di acquisto
gratuitamente;
- i cartelli "Vendesi" od "Affittasi" devono essere affissi solo sugli
immobili per i quali si ha incarico di vendita o di affitto;
- se si indica il prezzo deve essere indicato in modo corretto e
completo.
NEI CONFRONTI DELLA CLIENTELA
L'Agente Immobiliare deve, come prescrive l'art.1759 del Codice Civile, comunicare
alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione ed alla
sicurezza dell'affare, che possono influire nella conclusione di esso.
Dovrà inoltre vare in modo che le transazioni concluse con il suo
intervento siano il più precise possibile, con l'esclusione di ogni
equivoco che possa in seguito generare controversie. L'Agente Immobiliare
deve tutelare gli interessi di entrambe le parti interessate alla
conclusione del contratto.
In particolare deve:
- eseguire valutazioni corrette;
- rappresentare all'acquirente la reale situazione di fatto del bene
(problemi condominiali, urbanistici, piano regolatore, manutenzione
straordinaria ecc.);
- rappresentare all'acquirente la reale situazione alla Conservatoria
anche quando è previsto che iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli
vengano cancellate all'atto;
- rappresentare alle parti i costi fiscali e notarili dell'intera
transazione immobiliare;
- durata incarico: in caso di lotti singoli la durata massima deve
essere di 180 giorni con un solo tacito rinnovo (salvo disdetta da
riceversi 15 giorni prima). Nel caso l'operazione immobiliare sia di
eccezionale difficoltà e particolarità ovvero si tratti di immobili
industriali, commerciali, uffici di grossa superficie, cantieri,
frazionamenti stabili in blocco residenziali e non, aziende, attività in
genere di primaria importanza, la durata può essere superiore e comunque
entro i 360 giorni. Non sono ammessi taciti rinnovi automatici a tempo
indefinito.
- la durata d'acquisto, quando è previsto il saldo tramite mutuo
fondiario od ipotecario, deve essere condizionata all'accettazione
dell'Istituto mutuante;
- le somme versate dall'acquirente alla sottoscrizione della proposta
d'acquisto non devono superare il 10% del prezzo di vendita ed in caso
di mancata accettazione devono essere restituite entro 8 giorni dalla
mancata accettazione;
- in caso di conclusione dell'affare, il compenso globale per l'Agente
Immobiliare non deve essere superiore alle tariffe proposte dalla
F.I.M.A.A.;
- l'Agente Immobiliare ha l'obbligo del segreto professionale.
NEI CONFRONTI DEI COLLEGHI
L'Agente Immobiliare deve
essere leale nella concorrenza ed astenersi da ogni attività o forma di
pubblicità che arrechi pregiudizio all'immagine della
professione.
In particolare:
- la pubblicità non deve essere lesiva dell'immagine dei colleghi;
- qualora due agenti immobiliari (F.I.M.A.A.) per uno stesso immobile
trattino uno la vendita in esclusiva ed il secondo l'acquisto, hanno
l'obbligo della collaborazione;
- l'Agente F.I.M.A.A. si impegna a fare una valutazione corretta e a
non sopravvalutare al solo scopo di ottenere l'incarico;
- l'Agente F.I.M.A.A. si deve astenere dal criticare in pubblico
transazioni immobiliari portate a termine da altri colleghi ledendone
indirettamente l'immagine.
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