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Per favorire un maggiore incontro tra domanda e offerta di immobili ad uso abitazione civile, la legge 421/98 ha creato una tipologia di contratti cosiddetti "convenzionati", che prevedono alcuni maggiori vantaggi, rispetto ai contratti in cui tutte le condizioni sono concordate tra le parti.
Si differenziano dai contratti concordati dalle parti per la durata che, per quelli convenzionati, è di 3 anni + 2 di proroga automatica, salvo i casi previsti dalla legge, anziché 4 + 4.
A fronte di questa durata ridotta, il vantaggio per il conduttore è di avere un canone "calmierato", determinato in parte dall'accordo tra le parti e in parte da parametri stabiliti in ogni comune tra le maggiori associazioni rappresentanti i proprietari e gli inquilini. Tra essi troviamo ad esempio: la zona in cui l'immobile è situato, la dimensione, la dotazione di impianti, di garage, e altri, che concorrono a formare delle fasce di importi minimi e massimi all'interno delle quali deve collocarsi il canone di locazione.
Il vantaggio per il locatore è da un lato la più breve durata del contratto, che gli consente di rientrare in possesso più velocemente dell'immobile, e dall'altro un risparmio fiscale che permette di ridurre di un ulteriore 30% (oltre al 15% previsto per tutti i contratti) l'imponibile derivante dai canoni percepiti.
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