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AGEVOLAZIONI 1° CASA |
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(la prima legge sulle agevolazione è la c.d. "Legge Formica" del 22 aprile 1982 n. 168) ha introdotto una disciplina favorevole per le persone che intendono acquistare la prima casa, proprio tenendo conto della grande importanza che la stessa rappresenta per la popolazione e per incrementare e favorire l'acquisto di immobili da destinare ad uso abitativo. |
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Si è provveduto, quindi, ad incentivare sia la grande proprietà edilizia che le imprese immobiliari qualora avessero venduto il loro patrimonio destinato ad uso abitativo ai propri conduttori, accentuando, altresì, il regime agevolato anche a favore di tutti coloro che intendessero soddisfare le essenziali esigenze abitative del proprio nucleo familiare. Innanzitutto, vediamo la disciplina ordinaria di agevolazione sull'acquisto della prima casa. Chi acquista la prima casa ha diritto a sconti differenziati, a seconda delle diverse modalità: il compratore che acquisti l'immobile direttamente dal costruttore, avrà diritto ad una riduzione dell'I.V.A. dal 10% previsto al 4%. Qualora invece il compratore acquisti da un privato, l'imposta di registro sarà del 3% anziché del 7% e per le imposte ipotecarie e catastali pagherà soltanto 258,22 €uro. |
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Inoltre, durante il possesso della prima casa, se questa venga utilizzata direttamente dal proprietario, lo stesso non pagherà più l'I.R.P.E.F. mentre per l'I.C.I. sono previsti sconti di diversa natura, che variano da 103,29 a 258,23 Euro ed aliquote più basse. Gli sconti per la prima casa riguardano anche le pertinenze, cioè tutte le cose mobili ed immobili poste a servizio ed ornamento della casa, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (box, posti auto, cantine, soffitte). L'agevolazione è ammessa limitatamente ad una sola pertinenza per ciascuna categoria. |
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E' ovvio che trattandosi di una disciplina agevolata, il legislatore l'ha introdotta per motivi di uguaglianza sostanziale, tenuto conto del benessere e del grado di ricchezza dei cittadini. Quindi, l'immobile non deve avere le caratteristiche di abitazione di lusso, e deve essere ubicato nel territorio del Comune in cui l'acquirente ha stabilito, entro 18 mesi dall'acquisto, la propria residenza, o in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività, ovvero, se trasferito per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende. |
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